La sospensione della fornitura è la mancata consegna fisica dell’energia elettrica di uno o più punti di prelievo, a seguito della morosità del cliente finale, titolare dei medesimi punti di prelievo.

Ogni distributore deve inviare, a partire dal mese di marzo, la capacità mensile di sospensione (ovvero il numero dei clienti morosi che è in grado di staccare) a ciascun esercente, entro il sest’ultimo giorno del mese precedente a quello di competenza.

La richiesta di sospensione della fornitura di uno o più punti di prelievo, relativi ad un cliente finale moroso, viene presentata all’impresa distributrice attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca all’esercente la vendita, idonea documentazione elettronica attestante l’invio e l’avvenuta consegna della richiesta all’impresa distributrice.

Tale richiesta è valida se riporta, per ciascun punto di prelievo oggetto della medesima richiesta, i seguenti elementi informativi:

  1. il POD;
  2. la partita IVA o il codice fiscale del cliente finale.

Con riferimento a ciascun mese, l’impresa distributrice è tenuta ad effettuare l’intervento di sospensione della fornitura per un numero di richieste non inferiore alla propria capacità mensile di sospensione fissata, pari per ciascuna impresa distributrice, al valore massimo tra:

  1. il numero medio mensile di sospensioni effettuate per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2007;
  2. il prodotto tra 0,25% e il totale dei punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio, localizzati nell’ambito territoriale della medesima impresa distributrice.

La capacità mensile di sospensione, determinata ai sensi del comma precedente, è attribuita a ciascun esercente la vendita, sulla base del rapporto tra i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico associati al medesimo esercente e il totale dei punti di prelievo connessi in bassa tensione, non dotati di misuratore elettronico messi in servizio nel proprio ambito territoriale.

Le richieste di sospensione devono essere inoltrate all’impresa distributrice da ciascun esercente la vendita, settimanalmente. L’esercente la vendita deve adempiere a tutte le previsioni di cui al punto 1 e può indicare, con riferimento alle richieste di sospensione inoltrate, un ordine di priorità nella sospensione dei punti di prelievo.

L’impresa distributrice è tenuta ad effettuare l’intervento di sospensione sulla base delle richieste di sospensione della fornitura, inoltrate dall’esercente la vendita ai sensi del comma precedente, tenendo conto dell’ordine attribuito dal medesimo esercente, entro otto giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Qualora, in una settimana, il numero complessivo dei punti di prelievo associati alle richieste di sospensione inoltrate da un esercente la vendita, risulti superiore ad un ammontare pari ad un quarto della quota di capacità mensile di sospensione attribuita al medesimo esercente la vendita, l’impresa distributrice non è tenuta ad effettuare l’intervento di sospensione per il numero di punti di prelievo eccedenti a tale ammontare.

L’impresa distributrice è tenuta a comunicare all’esercente la vendita:

  1. l’esito positivo dell’intervento di sospensione, indicando la data in cui l’operazione è stata effettuata, entro 4 giorni lavorativi successivi all’intervento di sospensione della fornitura;
  2. il mancato intervento di sospensione, specificando le cause del mancato intervento ai sensi del comma 79.1 della deliberazione n. 333/07, entro 4 giorni lavorativi successivi al tentativo di sospensione.